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Test macchine e ottiche
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Forum e siti che argomentano la fotografia
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La legge in materia di Liberatoria e di Privacy in fotografia
La liberatoria: descrizione ed uso
Se si fotografano delle persone con ritratti singoli o di gruppo, i cui visi di uno o più soggetti sono riconoscibili, per poterne utilizzare le immagini in concorsi, mostre, pubblicazioni, internet o per qualsivoglia altro uso pubblico, è necessario per legge disporre della liberatoria, detta anche release in inglese.
Si tratta di una dichiarazione scritta, con la quale il soggetto autorizza il fotografo a pubblicare la propria immagine; deve essere compilata in duplice copia, di cui una conservata dal fotografo e l’altra consegnata al soggetto ripreso.
Ogni fotografo, professionista o fotoamatore, deve essere a conoscenza di tre articoli fondamentali della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche), che regola “la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
– Art. 96 – “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.93”
– Art. 97 – “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata”
– Art. 98 – “Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. (omissis….)”
Articolo 10 del Codice Civile.
– Art. 10 – “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia esposta, o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”
Il concetto portante è espresso all’articolo 96: “il ritratto di una persona non puo’ essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”.
L’indicazione e’ inequivocabile: fatte salve alcune particolari e circoscritte eccezioni, chi veda pubblicato il proprio ritratto fotografico senza essere consenziente a tale utilizzo pubblico, può opporsi. E’ quindi reato pubblicare senza il consenso del soggetto fotografato.
Non è necessaria l’autorizzazione per “fotografare”, in quanto forma di libertà di espressione, se le fotografie siano utilizzate per un archivio privato o si fotografino persone, famose o sconosciute, riprese nel corso di manifestazioni pubbliche o comunque in situazioni considerate di pubblico dominio.
Quest’ultima eccezione dell’articolo 97, “fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”, presuppone che la persona ritratta si trovi in un luogo pubblico ed in presenza di pubblico. In sostanza, nelle fotografia il soggetto deve essere l’avvenimento e non la persona. Ad esempio, se fotografando una manifestazione studentesca od un evento sportivo, all’interno dell’immagine siano riconoscibili delle persone, costoro non possono accampare alcun diritto in nome della Legge sul diritto d’autore. Non deve però trattarsi di ritratto in primo piano decontestualizzato dall’avvenimento, ma è importante che sia chiara la presenza in luogo e del pubblico (ad esempio un tifoso ad una manifestazione sportiva).
Per riassumere, NON OCCORRE ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE:
- A. Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell’ambito della sfera della sua notorieta’, e con fini di informazione. Ai fini informativi e di cronaca il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) può essere pubblicato senza necessità del consenso della persona ritratta. La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solo se la “notorietà” della persona in oggetto risponde ad esigenze di pubblica informazione, con lo scopo di far conoscere al pubblico l’aspetto del personaggio in questione e di documentare visivamente notizie che la riguardano. Inoltre, sempre la Cassazione evidenzia come la divulgazione per fini diversi, ovvero per scopi di lucro, annulli questa concessione. La mancanza di consenso da parte dell’interessato, rende illecito tale comportamento, obbligando l’autore al risarcimento dal danno ex art 2043 del Codice Civile.
- B. Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. E’ il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di antropologia. Ovviamente, dato che l’immagine non deve essere lesiva della dignità della persona ritratta, anche in questo caso la persona può opporsi, o richiedere la non riconoscibilità del volto.
- Se la pubblicazione e’ motivata da fini di giustizia o polizia; è il caso di bambini scomparsi o rapiti. In queste circostanze basta la disposizione del giudice di rendere note, e quindi pubblicabili le immagini.
- Se l’immagine della persona compare all’interno di un’immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto. Attenzione ! La riproduzione dell’immagine di una persona, estrapolata da una manifestazione pubblica durante la quale è stata ripresa, è da considerarsi illecita, in quanto diffusa senza che vi sia una relazione, un nesso di riferimento rispetto all’evento pubblico.
Negli altri casi occorre sempre il consenso, che può essere anche implicito, come accade, da parte di chi si lasci ritrarre, senza compenso, da un’agenzia di stampa, conoscendo la qualifica del fotografo ed in occasione di una cerimonia, ancorché privata, ma alla quale partecipino personaggi pubblici o sottoponendosi spontaneamente all’esecuzione di un servizio fotografico si presume il consenso tacito alla diffusione del proprio ritratto.
ATTENZIONE !!! Nessuno di questi casi, tuttavia, risulta applicabile se l’immagine in oggetto è in qualche modo lesiva della dignità e del decoro della persona ritratta.
La riproduzione dell’immagine di un soggetto minore, intendendo per tale il soggetto che non ha raggiunto la maggiore età e non ha ancora acquistato la capacità di agire ovvero la capacità di disporre dei propri diritti, necessita del consenso dei genitori o di chi ne esercita la potestà.
Il Codice di procedura penale (art. 114, co. 6) – potenziato dalla “legge Gasparri” nr. 112/2004 – non ammette deroghe: l’ordinamento giuridico della Repubblica protegge lo sviluppo psichico dei minori.
- Art. 114, co. 6 – “E’ vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione”.
Anche l’articolo 50, D.lgs 196/2003 (Testo unico sui dati personali), richiamato dall’articolo 13, Dpr n. 448/1988 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), contiene il divieto.
- Art. 50, D.lgs 196/2003 – “Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale”.
In conclusione: Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di un’immagine altrui che sia o meno di un minore, è illecita, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 c.c. e agli artt. 96 e 97 legge 633/1941, quando avvenga senza il consenso della persona (o nel caso di minore di chi ne esercita la potestà) ovvero senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere il diritto alla riservatezza (art. 97, 1° comma, l. cit.), ovvero ancora quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all’onere, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata (art. 97, 2° comma, l. cit.).
Si tenga conto che sono vietate le riprese di obiettivi militari (stazioni, aeroporti, caserme, ecc.), di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica, forze di polizia, ecc., e dei loro appartenenti in servizio (da un regolamento interno dei Carabinieri).